3 Jul 2009
Patents and Software Patents
Patents and Software Patents (5 novembre 2008)
Il brevetto è una forma di diritti esclusivi concessi ad un inventore grazie ai quali è possibile impedire ad altri di produrre, vendere od usare la propria invenzione; in cambio l’inventore è tenuto a pubblicare la sua invenzione. Tali diritti valgono per un periodo di tempo ben determinato (generalmente 20 anni).
L’inventore che detiene un brevetto ha il diritto di concedere a terzi la possibilità di sfruttamento della propria invenzione: questo avviene per esempio nel caso l’inventore non abbia le capacità industriali per poter sfruttare in modo adeguato la propria invenzione.
Lo scopo principale dell’esistenza del brevetto è promuovere la diffusione delle scoperte in ogni ambito, favorendo così il progresso stesso dell’umanità e al contempo tutelando l’inventore dallo sfruttamento indiscriminato, principalmente economico, da parte di terzi della sua invenzione.
Grazie a questi diritti di sfruttamento economico esclusivi, seppur limitati nel tempo, si ritiene infatti che venga in qualche modo incentivata la produzione di nuove invenzioni che allo scadere del brevetto diverranno di pubblico dominio.
Il brevetto ha in comune con il copyright la possibilità di cedere i diritti a terze parti ed il fatto che i diritti concessi sono dei diritti di esclusività, talvolta denotati con il termine di “diritti negativi”, nel senso che sono diritti per escludere altre persone dal compiere certe azioni, quali ad esempio produrre l’invenzione brevettata.
Contrariamente al copyright invece, il brevetto non è un diritto naturale, ossia concesso in modo automatico senza bisogno di fare alcuna richiesta, ma è soggetto ad autorizzazione. Nello specifico per richiedere un brevetto è necessario fare domanda (questa è composta di quattro sezioni: titolo, riassunto, descrizione e rivendicazione) dietro pagamento di una certa cifra che varia in base al numero di pagine ed al tipo (telematica o cartacea). Inoltre il brevetto deve essere rinnovato periodicamente, al massimo fino al termine previsto per legge dopo il quale inevitabilmente scade, dietro il corrispettivo pagamento di una somma di denaro che aumenta al passare degli anni.
In Italia i requisiti necessari per richiedere il brevetto sono sostanzialmente tre: possibilità di sfruttare l’invenzione in campo industriale, novità ed attività inventiva. Le invenzioni brevettabili non sono definite in modo esplicito, mentre lo sono quelle non sono brevettabili, ovvero:
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le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
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i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
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le presentazioni di informazioni
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i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale
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le razze animali, eccezione fatta per i procedimenti microbiologici
Il brevetto europeo è concesso per le invenzioni in qualsiasi ambito tecnologico che:
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sono nuove
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coinvolgono almeno una nuova idea
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possono essere applicate in ambito industriale
Similmente in Europa non sono soggette a brevetto le invenzioni già descritte per il sistema italiano.
Il brevetto europeo è sorto per cercare di uniformare le diverse legislazioni dei vari stati: al momento però non si tratta di un titolo unitario bensì, nonostante la domande e l’esame siano univoci, il brevetto rilasciato non è altro che una collezione di brevetti nazionali con gli stessi diritti dei vari brevetti nazionali.
Vi è stato addirittura chi ha messo in dubbio la stessa necessità di un titolo brevettuale unitario, pertanto la questione è ancora aperta, nonostante gli sforzi fatti e tuttora in corso per definire una procedura comune.
Per quanto attiene al software, anche questo può essere soggetto a brevetto. E’ importante notare la differenza tra copyright e brevetto riguardo al software: il primo protegge esclusivamente l’idea che sta alla base, permettendo così ad altri di sfruttarla per creare programmi simili ma nello stesso tempo sufficiente diversi per non essere citati in giudizio; il secondo invece tutela anche l’espressione, impedendo di fatto qualsiasi opera derivata.
Per questi motivi, sui brevetti software è tuttora un corso un’accesa disputa: la maggior parte dei programmatori sono contrari. Tra questi vi è però un’eccezione: il programmatore e scrittore Paul Graham ritiene che il problema abbia più a che fare con le spiacevoli situazioni venutisi a creare negli ultimi tempi che non con l’idea stessa di brevetto software. Infatti il mondo tecnologico è soggetto a cambiamenti così rapidi che il mondo legislativo non riesce a sostenere: questo ha portato a numerosi errori nell’attribuzione di brevetti a software che non ne avevano i requisiti, vale a dire essere nuovo e non-ovvio, per l’impossibilità di verificare in modo obiettivo queste condizioni e talvolta anche per una certa superficialità da parte dei responsabili dell’ufficio brevetti.
E’ indubbio che la situazione attuale è di totale confusione e insostenibilità: un dibattito e auspicabilmente una riforma nell’ambito dei brevetti software sono i presupposti per portare chiarezza e sicurezza in un mondo così delicato e mutevole come quello rappresentato dall’informatica.
