3 Jul 2009

Invited Lecture – Simone Aliprandi



La lezione di oggi 26 febbraio 2009 tenuta da Simone Aliprandi, giurista e scrittore, ha avuto come argomento il concetto di interoperabilità e di neutralità tecnologica alla luce della normativa italiana.

Il concetto di interoperabilità
Sono state analizzate inizialmente diverse definizioni del termine “interoperabilità”.

La definizione generica indica con interoperabilità “la predisposizione di un prodotto (informatico) a cooperare con altri prodotti senza particolari difficoltà, con affidabilità di risultato e con ottimizzazione delle risorse”.

Una seconda definizione, data nel 2004 dall’European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services (EIF) nel paragrafo 1.1.2 è la seguente: “interoperabilità significa l’abilità di sistemi tecnologici di comunicazione ed informazione (ICT systems) e dei processi commerciali che questi supportano di scambiare dati e favorire lo scambio di informazioni e conoscenza. Un sistema interoperabile può essere definito come un insieme di standard e linee guida che descrivono il modo secondo il quale le organizzazioni hanno concordato, o dovrebbero concordare, di interagire una con l’altra.”
Si può notare come questa definizione sia molto più generale della prima e faccia riferimento alla parola “standard” che risulta essere un punto molto importante, come vedremo in seguito.

Una terza ed ultima definizione poi è quella del “dizionario di informatica” Microsoft Press/Mondadori: interoperabilità è “una serie di dettagliate indicazioni tecniche di diritto sostenute da una riconosciuta organizzazione non commerciale o governativa, impiegate per stabilire uniformità in un settore di sviluupo hardware o software.”

Il concetto di standard

E’ stato poi analizzato il concetto di “standard”.
Il “Dizionario Microsoft di informatica” definisce il termine “standard” in due modi:

  • come “una serie di indicazioni tecniche di fatto per lo sviluppo hardware e software che si verificano quando un prodotto o una filosofia sviluppata da un’unica azienda, grazie al successo ed alle imitazioni, diventano tanto diffusi che la deviazione dalla norma provoca problemi di compatibilità o limita le possibilità di successo sul mercato del prodotto deviante”
  • e poi come “una serie di dettagliate indicazioni tecniche di diritto sostenute da una riconosciuta organizzazione non commerciale o governativa, impiegate per stabilire uniformità in un settore di sviluppo hardware o software”.

Le due definizioni corrispondono rispettivamente a quelle di “standard de iure” e “standard de facto”.
In altra parole, uno standard è detto “de facto” quando diviene tale “di fatto”, cioè in seguito ad una sua affermazione avvenuta per le più varie cause (spesso economiche), mentre “de iure” se diviene tale in seguito ad una legge.
Vi sono numerosi esempi di standard de facto, per esempio il caso del supporto VHS che riuscì a prevalere sul rivale Betamax, migliore da un punto di vista tecnologico sebbene più costoso del primo oppure il caso del sistema operativo Windows che non è stato decretato come standard da alcuna organizzazione ma è stata la sua stessa diffusione – per motivi spesso contestati da molti – a renderlo tale, poiché non essere compatibili con esso significa stare fuori dal mercato. Lo standard de facto quindi è fortemente correlato a casi di monopolio e vi è una generale tendenza a questo tipo di standard. Le dinamiche di affermazione strategica di uno standard de facto sul mercato vengono studiate dalla teoria economica nell’ambito delle “network externalities” (economie di rete). Per esempio si pensi al fax: più gente lo ha, più gente lo comprerà.
Come esempi di standard de iure si può citare il formato JPEG per le foto o UNI A4 per la carta, i quali sono stati decretati appunto da enti internazionali preposti. Sono quindi i programmi, nel caso di uno standard de iure, che si devono adeguare alle specifiche di legge per poter essere utilizzati.

Lo standard può essere poi “aperto”, dove con “aperto” si intende quasi sempre “standard de iure aperto”. E’ importante notare che – nonostante il termine sia spesso usato – non ha senso parlare di “standard libero”: questa espressione è antitetica, infatti uno standard per definizione non è libero!
Anche qui, vi sono diverse definizioni.

Perens fissa sei requisiti fondamentali per l’individuazione di uno standard aperto:

  1. availability
  2. maximize end-user choice
  3. no royalty
  4. no discrimination
  5. extension or subset
  6. predatory practises

L’ International Telecommunication Union (ITU) invece lo definisce come:

  • collaborative process
  • reasonably balanced
  • due process
  • intellectual property rights
  • quality and level of detail
  • publicly available
  • on-going support

Infine la definizione data dall’European Interoperability Framework (EIF), la quale è stata poi ripresa da vari enti di standardizzazione come UNI, segue questi punti:

  • è adottato e mantenuto da un’organizzazione non-profit ed il suo sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto, a disposizione di tutti e le cui decisioni sono prese per consenso o maggioranza;
  • il documento di specifiche è disponibile liberamente o ad un costo nominale; deve essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo;
  • eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati sono irrevocabilmente concessi sotto forma di royalty-free;
  • non è presente alcun vincolo al riuso, alla modifica o all’estensione dello standard.

Si è parlato in seguito del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), entrato in vigore in Italia all’inizio del 2006 e che ha lo scopo di definire alcuni principi e diritti all’interno della pubblica amministrazione e non solo. Tra i diritti sanciti ricordiamo:

  • diritto all’uso delle tecnologie
  • diritto di accesso ai documenti in formato digitale
  • diritto all’uso della Posta Elettronica Certificata (PEC)
  • diritto alla qualità dei servizi digitali

E’ molto importante poi l’articolo 68 del CAD, poiché per la prima volta si menziona in un documento ufficiale il “codice sorgente aperto”; d’altra parte alcuni importanti esponenti del movimento del software libero hanno fatto notare che è menzionato proprio verso la fine del documento, ed hanno provocatoriamente proposto di spostarne la dicitura all’inizio.


Considerazioni personali

La lezione di oggi è stata particolarmente interessante soprattutto nella parte finale riservata alle domande, in particolare il dibattito sul fatto se il software sia parte integrante dell’hardware (si pensi all’acquisto di un computer che viene quasi sempre venduto con una licenza Windows, tutt’altro che gratuita, nonostante sia possibile – solo teoricamente, perché in pratica risulta svantaggioso – rivalersi sul venditore e farsi restituire il prezzo della licenza).


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