3 Jul 2009

Invited Lecture – Marco Ciurcina



L’incontro di oggi 18 febbraio 2009 con il professor Marco Ciurcina, di professione avvocato, ha trattato le tematiche del software libero e del diritto d’autore da un punto di vista giuridico e non solo.

Al giorno d’oggi, come ha fatto notare il docente, appare naturale che il software sia protetto dal diritto d’autore ma non è sempre stato così, infatti questa situazione si è venuta a creare in un determinato momento culturale. Il software infatti fin dalla sua nascita è sempre stato libero, proprio perché è nato all’interno delle università americane, quindi in un ambiente accademico dove vigono da sempre le regole del libero scambio e della circolazione della conoscenza.
Il cambiamento riguardo il modo di tutelare il software è avvenuto alla fine degli anni 70, con il Software Copyright Act. Fino ad allora il diritto d’autore era un diritto per le sole opere creative nel senso convenzionale del termine, vale a dire pittura, letteratura, …
Tuttavia già dagli anni 60 circolava l’idea di applicare al software il diritto d’autore.

Il diritto d’autore, che in apparenza può sembrare relativamente semplice, nasconde però al suo interno una complessità enorme. Infatti nel diritto d’autore sono compresi moltissimi “diritti connessi” (neighbor rights) quali ad esempio diritti di esecuzione, diritti dei produttori di fonogrammi, diritti di enti di radio diffusione, diritti dei produttori di opere cinematografiche, diritti connessi ai database (che prescindono dalla natura creativa del database stesso), diritti di fotografia e diritti di bozzetto.
Il diritto d’autore è diverso a seconda del mezzo o della persona a cui è applicato: quello concesso ad un film per esempio è diverso da quello concesso ad un giornale.
Nel 1980 con il Bayh-Dole Act avviene un altro passo importante riguardo la tutela del software: con questa legge infatti le università ottengono il controllo della proprietà intellettuale delle loro invenzioni.
Infine con lo smembramento della compagnia telefonica AT&T (vi era una legge che impediva ad AT&T essendo monopolista nel campo delle telecomunicazioni di fare affari in altri campi) viene applicata una licenza proprietaria ad UNIX, fino ad allora usufruibile da tutti per la legge sopra citata.
Si scelse in questo momento storico di adottare il diritto d’autore come modello di tutela del software, al contrario per esempio del brevetto, perchè alcune grandi azienze, prima fra tutte la IBM, fecero pressioni in tal senso convinte di questa scelta.

Nel mondo europeo la prima direttiva risale al 1991, mentre con il TRIPS Agreement del 1994 viene sancita la facoltà di adottare il diritto d’autore a tutela dei programmi software (Art. 10).

Mentre quindi il software passava da libero a proprietario, si inizia a sviluppare un movimento fondato da Richard Stallman, il cosiddetto movimento del software libero, che rivendica alcune libertà:

  1. libertà di eseguire il programma da parte di ogni persona
  2. libertà di modificare il programma
  3. libertà di distribuire, nel senso di fare circolare, copie
  4. libertà di distribuire le modifiche fatte al programma

Il progetto GNU nasce nel 1983 ma è con la stesura della GPL (una licenza copyleft) nel 1989 che viene alla luce il “codice genetico”, per usare l’espressione usata dal prof. Ciurcina, del software libero.
Nel 1998 infine nasce l’OSI, Open Source Initiative, che già con il nome stesso pone l’attenzione non tanto sugli aspetti etici (punto chiave nel movimento del software libero) quanto sul software libero come modello di sviluppo efficiente, per invogliare aziende ad adottarlo.

Nuovi problemi
Nonostante al momento attuale il software sia tutelato dal diritto d’autore, sono presenti anche casi in cui sia stato asserita la possibilità di brevettarlo, come la sentenza del 1980 Diamond vs Diehr e Lutton.
Tuttora grandi aziende di software fanno pressioni affinchè il software sia protetto dal brevetto per tutelarsi al meglio dalla concorrenza. Ricordiamo infatti che mentre il diritto d’autore tutela la forma espressiva, il brevetto invece tutela l’idea, pertanto è molto più restrittivo.
A questo proposito viene spesso citato l’articolo 27 del TRIPS Agreement del 1994: “oggetto di brevetto sono tutte le invenzioni […] in tutti i campi della tecnologia”. Chi è a favore del brevetto per il software sostiene quindi che il software sia un’invenzione tecnologica, mentre la controparte sostiene che questo non è vero, altrimenti sarebbe stato scritto espressamente all’articolo 10 (che sancisce il diritto d’autore come tutela per il software).

Un’altra minaccia al software libero sono poi le cosiddette “misure tecnologiche di protezione” (TPM): queste misure vengono adottate da alcune aziende per limitare le libertà degli utenti. Chi è sorpreso a violare tali misure è punibile (si veda il DMCA del 1998 in USA, l’art.6 del 2001/29 per l’Unione Europea, mentre in Italia vi è una sanzione). Un esempio è il caso del prodotto TiVo negli USA, da cui il nome “tivoization” per indicare la creazione di un sistema che usa software sotto licenza copyleft ma usa l’hardware per vietare agli utenti di far andare versioni modificate del software su tale hardware.

Un terzo problema sono i cosiddetti ASP (Application Software Provider) e i Saas (Software as a Service): per esempio nel caso di utilizzo di software libero per produrre web services (un caso esempio: google) le aziende non sono tenute a rilasciare il codice sorgente, poiché il fornire il servizio via internet non rientra nel caso della “diffusione”.

Infine un ultimo problema riguarda internet libero: vi è sempre un maggiore interesse da parte di molti ISP (Internet Service Provider) a limitare alcune caratteristiche dei servizi forniti, per esempio la banda, secondo criteri arbitrari di discriminazione del traffico.

Il movimento del software libero ha reagito a questi problemi nei seguenti modi:

  • con la GPL 3.0 viene sancita l’impossibilità di fare accordi di codesistenza (si veda il caso di SUSE) e viene impedito l’utilizzo di TPM;
  • con la AfferoGPL (AGPL) viene impedito l’utilizzo di software libero senza rilasciare i sorgenti nel caso di un web service, introducendo una clausola alla GPL 3.0.

Considerazioni personali
Personalmente sono rimasto molto colpito da alcune situazioni di cui non ero a conoscenza, come per esempio quella relativa al 2002 quando il movimento del software libero è riuscito a fermare, insieme ad altre associazioni che perseguono obiettivi simili e privati cittadini, una direttiva che se approvata avrebbe introdotto il brevetto sul software per l’Unione Europea. Quello che mi fa pensare è che, se da una parte spesso non viene dato il giusto spazio nei giornali ed in televisione a questioni secondo me di importanza così vitale, e questo – temo – per vergognosi motivi puramente economici, dall’altra parte emerge che le persone, quando si sentono realmente chiamate in causa poiché alcune aziende od altri enti vogliono limitare le loro libertà, riescono veramente a far sentire la loro voce ed a far valere i loro diritti.
Un’altra riflessione che ho maturato è stato il fatto che alcuni diritti, che spesso diamo per acquisiti e scontati, non è affatto detto che rimangano tali. Si pensi al caso degli ISP che vorrebbero attuare una discriminazione sulla banda, concedendo in concreto, supponiamo, molta banda ai propri contenuti (quasi sempre a pagamento) e poca ai contenuti della concorrenza (spesso gratuiti, si pensi al caso alice vs youtube).
Mi pare quasi paradossale che invece che lavorare unitamente per migliorare i servizi e le tecnologie esistenti, molte aziende cerchino di cambiare le regole attuali per favorirsi in ogni modo possibile, a danno degli utenti.
Proprio per questo quindi assume sempre più importanza la presenza di associazioni come quella del software libero che realmente e democraticamente lottano per fare valere quelle libertà fondamentali che non dovrebbero essere mai messe in dubbio.


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